faq ecobonus e sismabonus 110%
Le risposte alle domande più frequenti
Ad oggi la data di scadenza per la fruizione dell’agevolazione è il 30 giungo 2022. e, per i condomini che al giugno di quell’anno hanno concluso il 60% dei lavori, fino al 31 dicembre 2022. La parte di spesa sostenuta nel 2022 dovrà essere recuperata in 4 rate anziché in 5.
Si. Potrai cederci la detrazione che si trasforma in un credito di imposta del 110% per l’impresa che ha svolto i lavori nel tuo edificio. Penseremo noi a sostenre i costi dell’impresa che ha eseguito i lavori.
Si. Grazie al gruppo di cui facciamo parte siamo nelle condizione di acquistare anche i crediti per lavori diversi dall’impiantistica (cappotto, infissi, etc…).
Rifacimento dell’involucro, sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale (riscaldamento), installazione di impianto fotovoltaico e relativo accumulo, installazione di colonnine elettriche di ricarica, sostituzione di infissi e altri interventi di riqualificazione energetica.
Si, è possibile accedere al superbonu110% per un massimo di due unità quanto ai lavori trainati. Non esistono limitazioni quantitative per l’accesso al sismabonus110%.
Puoi consultare tutti i massimali di spesa all’indirizzo https://impianti.criobit.it/superbonus-110
Anche per l’installazione di impianti solari fotovoltaici spetterà una detrazione del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 3o giugno 2022, se eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di riqualificazione energetica “trainanti” o di miglioramento sismico. Il tetto delle spese, in questo caso, è di 48mila euro, con un vincolo di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Questa detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici. Il pacchetto di sconti fiscali non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura. Sconto al 110% anche per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, purché agganciata agli interventi “trainanti”.
– Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, il tetto massimo è pari all’ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo; in caso di interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica.
– In caso di interventi di trasformazione degli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, interventi di nuova costruzione, e interventi di ristrutturazione urbanistica, il limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
– Per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con il superbonus, alle stesse condizioni negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo, il tetto massimo è nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.
Si. Però l’installazione di impianti fotovoltaici non abbinata agli interventi previsti per il superbonus al 110% rimane al 50% come previsto dal testo unico per le imposte sui redditi (TUIR).
Si. La norma prevede che a seguito degli interventi è necessario migliorare la prestazione energetica dell’edificio migliorando di due classi la stessa.
E’ anche verò però che in Italia molti edifici sono in classe G ed è molto più facile (e meno costoso) passare di due classi energetiche partendo dalla classe G, che non dalla classe ad esempio C che ha già una efficienza elevata rispetto alle classi inferiori.
Si, ma in tal caso il contribuente dovrà anticipare il costo dell’intervento all’impresa che li ha effettuati oppure finanziarli con la banca.
Ai sensi del punto l-tricies del comma 1 dell’art. 2 del D. Lgs. 192/2005, come recentemente modificato dal D. Lgs. 48/2020, per impianto termico si intende: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria,
indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.
Grazie alla nuova definizione normativa di impianto termico, le stufe a legna o a pellet -ma anche caminetti e termocamini- sono ora considerati “impianto di riscaldamento”. Di conseguenza sarà possibile accedere al Superbonus, sempre che vi sia il conseguimento di un risparmio energetico (concretamente difficile da raggiungere nella dismissione di impianti a biomassa) e che vi sia un salto di due classi energetiche dell’edificio da prima a dopo gli interventi. Resta, poi, il problema dell’Ape: in presenza di camini e stufe a legna, il calcolo da parte dei tecnici potrebbe non essere così semplice, richiedendo il ricorso a calcoli standard e simulazioni.
La normativa non fa esplicito riferimento ai condizionatori, né includendoli né escludendoli. Fermo restando quanto previsto dal D. Lgs. 192/05 -come modificato dal D. Lgs. 48/2020- per la definizione di “impianti di riscaldamento”, si può ritenere che, nel caso vengano installati impianti condizionatori a pompa di calore reversibili, questi possano rientrare nel Superbonus al 110%.
Sono comprese tra le spese detraibili al 110% quelle sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento (per esempio, le spese per la demolizione del pavimento e quelle relative alla successiva posa in opera del nuovo pavimento, se connesse alla realizzazione di un impianto radiante a pavimento). Si precisa che l’individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato.
No. La norma prevede che il Superbonus si applichi solo alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, e non anche alla loro installazione. La norma si pone in linea con quanto previsto per l’Ecobonus, per il quale non rientrano nell’ambito applicativo della detrazione le installazioni di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne siano sprovvisti, con l’eccezione dal 1° gennaio 2015 dell’installazione dei generatori alimentati a biomassa.
Sì, è possibile accedere al 110% anche per la superficie esterna dell’appartamento senza impianto termico.
Sì. Se si sostituisce l’impianto di climatizzazione invernale di un condominio, di un edificio unifamiliare, oppure di un’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, si ha diritto al Superbonus al 110%, trattandosi di un intervento cosiddetto “trainante”. Anche le spese per i serramenti potranno godere della detrazione al 110% (intervento cosiddetto “trainato”) se realizzato congiuntamente all’intervento trainante e sempreché gli interventi assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
Come precisato nella Circolare n. 24/E del 2020, la maggiore aliquota si applica agli interventi trainati a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi. Gli interventi si considerano effettuati congiuntamente quando le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti ammessi al Superbonus. Il conseguimento del miglioramento di due classi energetiche deve essere asseverato mediante le attestazioni di prestazione energetica (APE), secondo le indicazioni del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020.
La ventilazione meccanica controllata non è espressamente prevista dalla normativa sull’Ecobonus, quindi non può essere considerata neanche un intervento trainato e in quanto tale non può accedere alla detrazione fiscale del 110%.